bollino ceralaccato

L’Ordinamento giuridico interpretato con la fisica

Ogni ordinamento giuridico è autosufficiente come il governo e lo Stato di cui è espressione, esso fornisce protezione ossia tende a generare esattezza e affidabilità, costituisce pertanto un chiaro fenomeno di auto-organizzazione e non è espressione di una volontà esterna, tuttavia come molte organizzazioni umane l’ordinamento giuridico tende a nascondere le cause ultime restringendo il campo della visibilità..........

 

Dobbiamo iniziare il nostro discorso da un principio fisico, il principio di organizzazione, e dalla circostanza che questi prevale su tutte le leggi semplici, in altre parole l’organizzazione giuridica modifica le singole leggi, ossia queste modificano parte del proprio significato nella struttura complessa. L’emergenza prevale sul riduzionismo. Ogni ordinamento giuridico è autosufficiente come il governo e lo Stato di cui è espressione, esso fornisce protezione ossia tende a generare esattezza e affidabilità, costituisce pertanto un chiaro fenomeno di auto-organizzazione e non è espressione di una volontà esterna, tuttavia come molte organizzazioni umane l’ordinamento giuridico tende a nascondere le cause ultime restringendo il campo della visibilità.

Le regole iniziali che sembrerebbero essere cause ultime non sono altro che comportamenti protetti intermedi travestiti da cause ultime.

In ogni ordinamento giuridico, come in qualsiasi organizzazione, vi è un’invarianza di scala (rinormalizzazione) tra una dimensione e l’altra, tuttavia nel crescere da una fase all’altra vi è una perdita di proprietà con momenti di disorientamento nell’equilibrio momentaneo creato dalla transizione di fase.

Il diritto è tecnica deputata a soddisfare funzioni, ordinatore del caos, pertanto espressione di una necessità sociale che trova solo in sé il fondamento (Irti, Luhmann, Nietzsche) in altre parole un prodotto storico deputato a governare il quotidiano, un prodotto espressione del suo tempo (Romano).

Kelsen sottolinea che la norma non è che un atto di volontà arbitrario teso a determinare un certo comportamento al fine di evitare o risolvere tutti quei conflitti non funzionali che minano l’efficienza del sistema, si ha una temporalità cronologica legata alle esigenze del momento. La formazione della norma quale atto di imperio di un tecnicismo senza verità ultronee, si arriva ad affermare l’arbitrarietà del diritto come espressione di una volontà di potenza contingente di coloro che sono capaci ad imporlo (volontarismo normativo), negando qualsiasi riferimento ad un superiore possibile principio di giustizia (Romano).

Unica condizione di validità è la sua efficacia, la capacità di imporsi nel contingente storico, ma in questi termini vi è il trionfo della volontà di potenza quale espressione del dominio del più forte (Severino), l’uomo trionfatore diviene creatore del mondo, uomo che produce se stesso (Nancy).

Si riconosce che in questa apparenza di monoliticità vi è l’instabilità dinamica del fattore umano perennemente in divenire, questa instabilità dell’ordinamento giuridico fa si che gli errori rilevanti crescano all’infinito fino a destabilizzare il sistema creando una transizione di fase. Ogni sistema instabile è fornito di un proprio limite di rilevanza quale impossibilità di risultato, ma del sistema si possono conoscere solo gli effetti e non gli elementi fondamentali se non si conosce la genesi.

L’ordinamento giuridico, come un normale sistema fisico, possiede dinamiche riproducibili a piacimento nella procedura ed altre non riproducibili in quanto causali e probabilistiche. La tolleranza alla marginalità degli errori è in proporzione alle risorse o energie disponibili, pertanto maggiori sono le risorse nel sistema più ampi i margini di errore, tuttavia l’instabilità collettiva del sistema costituisce un limite alla conoscenza fornendo un termine alle capacità predittive.

Tale instabilità collettiva, elemento di criticità auto-organizzativa, costituisce un limite al sistema nel contesto del controllo della regolazione ma deve essere distinto dalla semplice variabilità, quale fenomeno fisiologico di adattamento.

L’instabilità collettiva ha valore emergente in quanto creatrice di stati di fase con propri fenomeni collettivi del tutto diversi dall’aspetto riduzionista delle singole norme.

I segnali di funzione derivanti dai singoli ordinamenti giudiziari vengono amplificati a seguito delle perturbazioni derivanti dall’interferire fra due o più sistemi diversi.

Dobbiamo considerare che quello che non può essere misurato negli effetti è sintomo di pensiero ideologico, da distinguere dalla scientificità e dalla tecnicità giuridica.

Una delle più importanti idee astratte in fisica è la simmetria (equilibrio) e la sua rottura spontanea, circostanza che porta la struttura della materia ad acquisire spontaneamente nuove proprietà ultronee alla sue regole fondamentali.

Causa della rottura nel sistema giuridico è l’interpretazione che determina non sempre adattamento dell’esistente ma creazione di nuove fasi mediante successive rotture di fasi all’interno del sistema giuridico.

Dobbiamo considerare che il blocco di un sistema giuridico e il suo stressarsi mediante pressioni esterne ottiene la polarizzazione (estremizzazione) dell’uso delle norme.

La rottura della simmetria con la conseguente emergenza delle fasi fa si che agisca l’auto-organizzazione trascendente rispetto alle singole norme, ma come l’economia è governata a livello superiore macro non potendo esserlo mediante i suoi elementi fondamentali, così la struttura giuridica non può essere governata a livello di microstrutture per la loro complessità, è l’organizzazione che crea le proprie regole, si che qualsiasi errore a livello di macro è meno assorbibile che a livello micro.

Nasce contrapposta alla visione “razionalista” una visione “irrazionale”, in cui l’imprevedibilità degli effetti delle innovazioni tecnologiche crea una crescita fasica tra creatività ed organizzazione con un moto a spirale e non puramente ciclico.

I cambiamenti saranno causati da eventi non a livello elementare ma superiore di emergenza. Vi è in realtà un continuo potenziale conflitto tra singola norma e sistema giuridico, la norma stessa  poi sviluppa reazioni indesiderate di cui occorre valutare i costi / benefici, tenendo presente che questa ha effetto se non nel contesto sociale e giuridico. Si crea di fatto una insicurezza di cui solo rimedio è la sperimentazione che tuttavia dovrà essere razionale, pertanto misurabile e misurata statisticamente, anche se una riorganizzazione costosa, seppure a parole rifiutata, sarà sempre ben accetta.

Ogni centro di potere piega lo spazio circostante creando sempre un sistema disciplinato di leggi che può essere più o meno formalmente codificato, due sistemi in contatto modificano vicendevolmente spazio e leggi in funzione della vicinanza del rapporto, questo anche se apparentemente ogni centro di potere esclude qualsiasi interferenza nell’ambito della sua sfera. Non può esservi spazio autonomo tra centri di potere, lo spazio e la comunità umana che vi risiede tenderà ad auto-organizzarsi.

Ogni innovazione tecnologica deve indurci a nuovi modi di pensare, a procedure determinate da visioni globali più grandi, dobbiamo considerare che capire implica assumere il controllo del processo di auto-organizzazione che spontaneamente viene a crearsi.

La pura logica può trasformarsi in un metodo per riprodurre gli errori, solo l’esame scientifico dei risultati corregge l’errore pertanto la logica deve essere fondata su dati controllabili.

Di qualsiasi sistema è più logico misurarne gli effetti che calcolarne le conseguenze, in questo processo necessita evitare di invertire, come può accadere in molte circostanze, il rapporto causa /effetto.

Vi sono sistemi normativi che cercano di cristallizzare la fase, altri che nel tentativo di creare o seguire un cambiamento di fase vengono comunque a cristallizzare la condotta, tutto questo in ambienti calmi o perturbati, si che sebbene le leggi tendano a produrre una predittività del comportamento in molti casi   sono sottoposte al limite della rilevanza, con percorsi multipli che portano a conclusioni assolutamente diverse. I tecnici del diritto si dedicano e comprendono solo una piccola parte del sistema giuridico, si che spesso le varie parti o sub – sistemi interagiscono fra loro in termini impensabili per gli stessi esperti.

La dissipazione di risorse sono elementi fondamentali nelle fasi decisionali e costituiscono punto di non ritorno quando gli equilibri iniziali sono assai precari, vi è sempre un po’ di distruzione creativa.

Le norme si aggregano in sottosistemi i quali agiscono come onde nel sistema giuridico inteso nel suo complesso, tali comportamenti sono dei veri e propri fenomeni di organizzazione collettiva come qualsiasi altro fenomeno della realtà quotidiana, la legge o qualsiasi sistema giuridico in realtà non esiste per se stesso ma solo quale effetto, è l’effetto che determina l’esistenza della legge e collettivamente gli effetti  della sua statistica secondo una nozione collettiva, infatti solo i termini di misurazione possono evitare la falsificazione degli effetti e quindi dare certezza alla legge.

Dobbiamo infatti sempre tenere presente il principio antropico per cui il sistema ha tali effetti solo in quanto siamo noi ad applicarlo.

 

BIBLIOGRAFIA

·        R. Laughlin, Un universo diverso. Reinventare la fisica da cima a fondo, Le Scienze su licenza di Codice Edizioni, 2006;

·        D. M. Cananzi, Artificiale versus Artificioso ( saggio perlustrativo su estetica e diritto), in i – lex, 5 – 6, 2006;

·        N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. 3, Torino, 1974;

·        J. L. Nancy, La creazione del mondo, Torino, 2003;

·        H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000;

·        B. Romano, Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo ‘perfetto’, Torino, 2006.

Aggiungi un commento
Sergio Sabetta

Sergio Sabetta

  • Azienda: corte conti
  • Posizione: coordinatore
  • Città: chiavari
  • Tel: 0185 - 304268
  • Cell: 3493144834
  • Email:sergiosabetta@yahoo.it
Dello stesso autore
Individualità ed individualismo nel raffronto fra due culture

La prima e fondamentale questione è come si pone l'individuo nei confronti della collettività e la struttura gerarchica che ne deriva.

Sulle difficoltà per il modello C. S. R.

Si parla ormai da più parti di una certa stanchezza sul modello del C. S. R. ( Corporate Social Responsibility ) in quanto progressivamente trasformato in retorica e burocrazia, in altre parole si...

Multiorganizzazione e diritto

Ogni organizzazione può fare germogliare una nuova organizzazione in un oceano di bolle organizzative sì da potere parlare di “inflazione caotica”, eterna ed autoriproduttiva, ma solo alcune ...

Pedagogia e controllo nella complessità

Ogni essere umano è un mosaico di capacità mentali diverse e possiede molti strumenti per conoscere e riflettere sul mondo, si che ogni essere ha una propria visione della realtà e può escogita...

La disorganizzazione originaria del caos premessa di un'organizzazione dalle molteplici forme...

Ogni universo è fornito di proprie leggi e capire tali leggi vuol dire rifarsi alla sua creazione, alle modalità di strutturazione del disordine originario di cui ogni organizzazione ne conserva ...

Oltre Beppe Grillo: una riflessione su complessità e informazione politica

L’insieme di tutte le varie forme di comunicazione di massa, ognuna di per sé non totalizzante per quanto invasiva ( Slater e Elliott ), insieme all’esperienza diretta costituiscono un process...

×