bollino ceralaccato

Codificazione e tempo

La codificazione è logica giuridica e analisi nel tentativo di evitare le antinomie, ma l'aspetto emotivo compresso nella fase legislativa acquista nell'intepretazione maggiore ampiezza, fino a trasformare la normativa in un nuova legge con nuove logiche e sentimenti, con tempi storici differenti.

 

" La corrente delle esperienze non può nè cominciare nè finire, essa conserva tutto ed è una specie di eterno presente"
(Husserl).

Il tempo giuridico tra esperienza soggettiva e conoscenza storica

" Il tempo non esiste. Esistono solo le cose che cambiano"
(Barbour)

Vi sono tempi soggettivi e tempi storici, i primi legati ad aspetti emotivi quale risultato del sovrapporsi di stimoli esterni che possono essere numerosi, nuovi e complessi oppure radi e di bassa intensità, i secondi che superano il contingente del singolo proiettandosi nel succedersi delle generazioni.

Il tempo soggettivo si estende in rapporto inverso alla ricchezza e intensità delle emozioni, ossia intervengono i fattori dell'attenzione e della memoria che interloquiscono fra loro e più gli eventi sono intensi e ravvicinati più vi è una fusione tra gli stessi, la percezione del tempo diventa unica senza intervalli (Wallish).

Sebbene vi possano essere degli orologi biologici vi è una distorsione della percezione del tempo in funzione dei nostri interessi, degli accadimenti che ci circondano e su cui fissiamo la nostra attenzione, questo vale per tutte le funzioni proprie dell'uomo da quelle creative, a quelle economiche fino a giungere alle ludiche.

Il tempo è entropia dell'ordine verso il disordine, della probabile disorganizzazione di un sistema, ma questo principio valido nei sistemi chiusi si inverte nell'interagire con gli altri sistemi per l'aumento della capacità di calcolo a seguito dell'assorbimento di energie dai sistemi vicini. La storia non è altro quindi che una sistemazione ordinata di eventi passati a seguito di una bassa entropia, al contrario un alta entropia crea fluttuazioni causali tra eventi slegati fra loro ( Carroll).

I due concetti appaiono solo superficialmente differenti, quello che emerge è la riorganizzazione a posteriori degli eventi e l'energia necessaria per mantenere l'equilibrio del sistema, il lento scorrre del tempo quale lenta disorganizzazione di un sistema per scarsità di stimoli o all'opposto l'accelerazione del tempo per la rapida disorganizzazione a seguito della pressione determinata dal veloce succedersi degli eventi o stimoli esterni.

Il sistema giuridico si disorganizza ma l'equilibrio viene ristabilito anche mediante auto-organizzazione con una migliore gestioone delle risorse esistenti, regolarità, simmetrie emergono anche in condizioni lontane dall'equilibrio, in quanto se l'equilibrio si degrada è pur vero che il sistema non è fermo ma in cotante fluso, pertanto fuori equilibrio, ne deriva che è la scala temporale adottata per osservare i processi che fa variare la prospettiva (Rubì).

Che cosa è il diritto se non regole che creano lo spazio virtuale degli atti umani, una realtà della mente che sconfina in esigenze biologiche ?

Il diritto è pertanto una delle ipotetiche configurazioni che assume l'azione umana sulla materia, come fusione in un unico oggetto nella pretesa dell'intero essere umano, nella cui memoria vi è il tempo dell'azione.

Il diritto è quindi secondo l'idea di Boltzmann dell'entropia una probabilità di uno stato fisico, il tempo giuridico quale direzione della disorganizzazione del diritto mediante una successione di eventi causa di una continua riconfigurazione giuridica che si risolve nelle aule giudiziarie nella riconfigurazione espressa, ossia in una riorganizzazione.

Le cose non esistono per come sono ma per come il cervello le interpreta e l'elemento chiave è il confronto fra strutture ( Boltzmann), solo il cambiamento della configurazione dà coscienza del tempo, si ha pertanto una serie di registrazioni costituenti gli stati giuridici dell'entropia.

Vi è un divenire per un succedersi di fatti, ma ogni fatto è elemento di una struttura giuridica in sè completa la loro successione crea il moto del diritto, in realtà noi non popssiamo mai definire l'evoluzione dell'intero diritto ma solo successioni parziali di singoli posizionamenti giuridici per quel momento.

Possiamo pertanto dire che il diritto formulato dal legislatore non è lo stesso diritto applicato dall'interprete, vi è solo la speranza che raggiunga un effetto per probabilità.

Il diritto esiste quale riflesso dell'azione, è questa che determina l'esistenza dello stesso e la sua configurazione storica ossia l'insieme del sistema crea lo spazio in cui agirà.

Se il diritto non è che l'espressione della cultura e dei valori del suo tempo vi è quindi una impossibilità di ricostruirlo una volta privato della sua emozionalità del momento, esistono pertanto solo una serie di configurazioni giuridiche il cui succedersi daranno l'idea dell'evoluzione ma di cui sarà difficile darne una lettura a posteriori se non in termini frammentari, quale insieme di singole registrazioni.

Abiamo quindi solo una proiezione sfocata di ciò che è stato, si cercaquindi di ricreare le leggi in determinate strutture di riferimento senza sapere se esistono delle leggi che hanno determinato le strutture stesse ( Barbour).

Il tempo si riduce, secondo una immagine di S. Agostino, in un unico dilatato succederrsi di presenti per cui vi è solo ilpresente del passato, il presente del presente e il presente del futuro, un fluire di coscienza che si risolve in termini di possibilità e di progettazione (Heidegger).

[ pubblicato su diritto.it]

 

Dalla codificazione logica alla emotività nell'interpretazione

"Pensare significa vedere"
(Honorè de Balzac)

L a codificazione è logica giuridica e analisi nel tantativo di evitare le antinomie risolvendole mediante i criteri cronologico, gerarchico e di specialità elaborati dalla dottrina senza tuttavia poterle del tutto evitarle, la regola è pertanto divenuta un principio di giustizia relativo all'uguaglianza e alla certezza del diritto.

Non può negarsi che la codificazione o l'estensione di una qualsiasi legge è un atto razionale derivante dalla necessità di ordinare i rapporti sociali, anche in funzione della tipologia di produzione voluta e del controllo che se ne intende effettuare; il passaggio attraverso vari filtri ne fa decantare tra l'altro l'aspetto emotivo, si quindi crea una logica tendenzialmente a bassa entropia ma nello stesso istante  in cui si procede alla sua applicazione si ha immediatamente la tendenza verso l'entropia del sistema, ossia la degradazione dell'ordine in caos contrastato dall'apparato giudiziario. Perelman naga una qualsiasi logica agli argomenti
giuridici risolvendosi questi in una pura retorica persuasiva del verosimile e del ragionevole e non del vero e del razionale, recuperando di fatto per tale via l'aspetto emotivo della normativa ( nouvelle rhètorique).

L'aspetto emotivo negato nella fase legislativa acquista progressivamente nell'interpretazione maggiore ampiezza, fini a trasformare la normativa in una nuova legge con nuove logiche e sentimenti, l'emotività si affianca all'evolversi dell'aspetto culturale, alla pressione delle necessità contestuali.

La prospettiva cognitiva si compenetra con l'aspetto emotivo del diritto, con il riconoscimento dell'indissolubile legame tra affetti e pensiero nel quale l'Io decide mediante il suo apparato percettivo che cosa avvertire consciamente in una data occasione ( Freud).

Se non siamo consci della maggior parte dei nostri processi ma solo del risultato finale ( Kandel), questo avrà profondi effetti nel processo interpretativo nel quale ancor più che nella pianificazione iniziale vi sarà l'intervento inconscio dell'emotività contrastata dalla lentezza procedurale.

[ estratto dell'articolo pubblicato su diritto.it ]

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Sergio Sabetta

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