Basilea 2 - I nuovi criteri di accesso al creditoIl Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria é un organismo a carattere consultivo istituito a Basilea, che si riunisce periodicamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali[1]. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle autorità di vigilanza del settore bancario dei Paesi appartenenti al G10 ed assolve i compiti di sviluppare il livello patrimoniale delle banche, rafforzare la loro stabilità predisponendo accordi normativi che definiscano sia i requisiti patrimoniali sia le classi di rischio e provvedano al miglioramento dei metodi di misurazione e di gestione. Il Comitato ha anche il compito di assicurare la concorrenza e la parità tra gli istituti di credito Essendo a carattere consultivo, il Comitato non ha potere legislativo o normativo, ma fornisce proposte e linee guida, per le autorità di vigilanza del settore bancario, sui comportamenti che dovranno essere adottati per assicurare la stabilità dei sistemi creditizi. Le proposte del Comitato, per essere applicate, dovranno essere introdotte dai sistemi legislativi nazionali dopo l’emanazione di una direttiva da parte del Consiglio dell’Unione europea. Il nuovo Accordo sulla misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali della banca L’obiettivo fondamentale dell’Accordo elaborato dal Comitato è stato quello di tracciare uno schema che rafforzi ulteriormente la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale, attraverso l’adozione di più solide prassi di gestione del rischio da parte del settore bancario, senza che ciò produca significative distorsioni competitive fra le banche attive a livello internazionale. L’Accordo prevede uno schema di approccio a tre pilastri:
Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale: 1) Le banche adottano un procedimento per valutare l’adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio ed una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali; tale processo deve dimostrare che gli obiettivi patrimoniali interni sono ben fondati e compatibili con il profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del momento, tenendo conto della particolare fase congiunturale in cui l’istituzione si trova ad operare, dei possibili eventi o modifiche delle condizioni di mercato che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca. 2) Alle autorità di vigilanza spetta il riesame e la valutazione del procedimento interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche e delle connesse strategie, nonché della loro capacità di rilevare, tenere sotto controllo e assicurare la conformità delle medesime strategie con i requisiti patrimoniali obbligatori; le autorità di vigilanza adotteranno appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo. 3) Le autorità di vigilanza si adoperano affinché le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, con facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare. 4) Le autorità di vigilanza intervengono preventivamente per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al disotto del minimo compatibile con il suo profilo di rischio, e richiedono l’adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non fosse mantenuta o ripristinata.
Classi di rischio Le attività svolte dal settore bancario e finanziario comportano l’assunzione, da parte degli istituti di credito e finanziari, di una certa quantità di rischi che possono essere raggruppati nelle seguenti classi:
Tali rischi devono essere dapprima individuati e quantificati, infine coperti da un’adeguata quantità di capitale, detto “patrimonio di vigilanza”, per la cui determinazione le banche italiane devono seguire le regole emanate dalla Banca d’Italia, d’intesa con gli Accordi assunti nell’ambito del Comitato di Basilea. L’Accordo attualmente in vigore non comprende il rischio operativo e le modalità previste per la determinazione del patrimonio di vigilanza sono piuttosto semplici e rigide, differenziando, per semplificare, il rischio di credito in funzione della tipologia del prenditore (soggetto sovrano, soggetto privato, clientela retail, soggetto pubblico, istituto bancario) e della presenza di garanzie. Il sistema attuale di copertura, in ogni caso, non tiene in considerazione la probabilità di default del prenditore che viene, in qualche misura, coperta da un maggior costo del denaro erogato, ma che non copre l’istituto di credito dal rischio patrimoniale, e nemmeno le scadenze dei pagamenti. Rischio di credito L’Accordo di Basilea quantifica nella misura del 8%, del valore dell’attività ponderata per il rischio, la quantità di capitale del patrimonio di vigilanza che deve essere assorbita per coprire il rischio di credito. In pratica, ogni credito erogato, tenendo conto delle eventuali garanzie che lo assistono, viene moltiplicato per il coefficiente di ponderazione corrispondente alla categoria a cui appartiene; l’8% del valore ottenuto viene, quindi, destinato dal patrimonio di vigilanza a copertura del rischio di credito. La banca che, erogando credito, ha a mano a mano assorbito l’intero valore del patrimonio di vigilanza, non può più erogare ulteriore credito. Per semplificare, si può sostenere che l’ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza determina il limite massimo di credito che la banca può erogare, che corrisponde a 12,5 volte l’ammontare del patrimonio di vigilanza stesso (dove 12,5 è il reciproco del 8%). La percentuale del 8% é detta “coefficiente di solvibilità”. Per rendere gli istituti bancari maggiormente consapevoli dei rischi assunti nell’erogazione del credito, il Comitato di Basilea, senza modificare la percentuale del coefficiente di solvibilità, ha elaborato nuovi e flessibili criteri di valutazione che consentono di personalizzare sul potenziale prenditore la misura del rischio, in modo da raggiungere due obiettivi:
I nuovi metodi di calcolo del rischio di credito delle imprese sono: a) Metodo standard: non dissimile da quello attualmente in uso, ma i cui coefficienti di ponderazione si basano su valutazioni da parte di agenzie esterne specializzate, che attribuiscono la “classe di rating” al merito creditizio (metodo di difficile adozione per la scarsa propensione delle imprese italiane alla propria valutazione); b) Metodo del rating interno: prevede di prendere in considerazione quattro componenti fondamentali per il calcolo del coefficiente di ponderazione delle attività:
Nell’adozione del metodo del rating interno, le banche hanno libertà di scegliere una delle seguenti forme:
Nell’approccio di base, la durata del credito (M) ha scadenza fissa di 2,5 anni o di 6 mesi per le operazioni di PcT, ma le banche possono adottare anche il criterio della scadenza ponderata[2], che è previsto, invece, per il metodo avanzato. I metodi che saranno adottati secondo il nuovo Accordo, pur lasciando invariato il valore del coefficiente di solvibilità, determineranno il capitale a rischio in misura variabile, dovendo tenere conto dell’affidabilità del potenziale debitore. Di fronte alla medesima quantità di credito richiesto da due imprese, il loro livello di rating (quantificato attraverso valutazioni standardizzate di agenzie riconosciute o attraverso l’adozione di metodi centrali delle autorità di vigilanza o individuali della banca) determinerà due diverse quantità di capitale di vigilanza da destinare alla copertura del rischio. Siccome la quantità di capitale di vigilanza è costante di fronte all’alternativa, è probabile che la banca tenderà a favorire l’impresa meno rischiosa, a cui dovrà essere destinato patrimonio di vigilanza in misura minore. La scelta sarà condizionata da almeno tre motivi:
Rischio di mercato Il rischio di mercato è stato considerato tramite un emendamento del 1996 all’Accordo iniziale. Con tale atto sono stati adottati due metodi alternativi di calcolo della dotazione di patrimonio con riferimento all'intero portafoglio titoli non immobilizzato (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenze di tesoreria):
I modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). Rischio operativo Il Comitato ha definito il rischio operativo come “il rischio di perdite … derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni”. Questa definizione comprende il rischio legale, ma non quelli di posizionamento strategico e di reputazione. Inoltre ha individuato le seguenti come potenziali cause di perdite sostanziali:
Agli organi amministrativi delle banche spetta la consapevolezza dei principali aspetti dei rischi operativi per ciascuna categoria distinta di rischio, definendo, approvando e riesaminando periodicamente il sistema di controllo e di gestione del rischio, stabilendo i criteri in base ai quali ogni rischio debba essere individuato, valutato, tenuto sotto controllo e attenuato ed istituendo i processi di regolare controllo delle esposizioni a perdite rilevanti. Le banche dovrebbero individuare e valutare il rischio operativo insito in ogni prodotto, attività, processo e sistema rilevante, assicurandosi che prima di introdurre nuovi prodotti, processi e sistemi o di intraprendere nuove attività, il rischio operativo connesso sia sottoposto ad adeguate procedure di valutazione. Nei piani preventivi devono essere compresi anche quelli di emergenza e di continuità operativa, per assicurare la prosecuzione dell’attività e minimizzare le perdite in caso di gravi disfunzioni operative. La misurazione del rischio operativo può avvenire, a scelta, attraverso uno dei seguenti metodi:
In ogni linea di business il margine di intermediazione rappresenta un indicatore di massima della dimensione dell’attività della banca e, quindi, anche del probabile livello di esposizione al rischio operativo. Il requisito patrimoniale per ciascuna delle linee è calcolato moltiplicando il margine di intermediazione per un fattore attribuito a quella linea. Nel metodo standardizzato il margine di intermediazione è misurato per singola linea di business e non per l’intera banca. I fattori attribuiti a ciascuna linea di business sono i seguenti:
Il requisito patrimoniale totale è calcolato come media triennale della sommatoria semplice dei requisiti di ciascuna linea. In un dato esercizio i requisiti patrimoniali negativi (risultanti da un margine di intermediazione negativo) per una particolare linea di business possono compensare, senza alcuna limitazione, i requisiti positivi riferiti ad altre linee. Tuttavia, nel caso in cui il requisito patrimoniale aggregato per tutte le linee di business con riferimento a un dato esercizio fosse negativo, il valore complessivo per quell’anno dovrà essere assunto uguale a zero.
L’impiego degli AMA è soggetto all’approvazione dell’organo di vigilanza. Il rating per la valutazione dell’impresa Il rating è un indicatore che esprime un voto espresso da una società specializzata nei confronti di un determinato debitore, tenendo conto del grado di rischio di inadempienza. Tale voto è individuato all’interno di una scala di gradazioni e normalmente è rappresentato da un indicatore alfanumerico. I metodi di giudizio si avvalgono delle analisi della situazione finanziaria del soggetto da valutare, dell’analisi del settore in cui opera, del grado di efficienza e competitività, di informazioni ottenute con incontri con l’alta direzione e della situazione economia generale. L’assegnazione di un elevato livello di rating permette, all’azienda che lo riceve, di ottenere dal mercato tassi di finanziamento meno onerosi, in quanto essa gode di un alto grado di solvibiltà nei confronti dei creditori Le società internazionali di rating più note sono Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. I loro gradi di rating sono riassunti nella successiva tabella di equivalenza.
[1] Si tratta di un istituto finanziario internazionale sorto per la promozione della cooperazione tra banche centrali ed il miglioramento della vigilanza internazionale. Opera sul mercato finanziario internazionale, come agente e fiduciario delle banche centrali per i depositi e i prestiti, e sul mercato dell’oro. La Banda dei Regolamenti Internazionali é stata istituita nel 1930 con sede a Basilea, ha personalità giuridica ed è partecipata dalle banche centrali dei Paesi che ne fanno parte. Il nucleo dei Paesi fondatori è costituito da Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Germania Svezia e Svizzera e ad essi si sono aggiunti successivamente Stati Uniti, Canada e Giappone. [2] Si tratta di un metodo di calcolo simile a quello della duration (durata finanziaria) delle obbligazioni, con la differenza che sono presi in considerazione gli importi pagabili in ogni scadenza anziché i loro valori attuali.
Notificami nuovi commenti
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il BLOG di Nicola Antonucci per aiutare Risparmiatori, Investitori e Traders a scegliere consapevolmente e... a non farsi fregare.
